Il pacchetto turistico: cosa sapere prima di acquistarlo
Il pacchetto turistico è una formula molto comune che le agenzie di viaggio propongono. Esse si impegnano ad acquistare in nome e per conto del proprio cliente il viaggio tutto incluso organizzato da tour operator terzi, svolgendo quindi il ruolo di intermediario.

La definizione di pacchetto turistico: normativa e condizioni
E’ innanzitutto utile dare una definizione precisa al “pacchetto turistico”. Ci viene in aiuto il D. Lgs. del Codice del Turismo 2018 che attua la normativa UE in materia di turismo e che definisce i pacchetti turistici come “la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1. I servizi sono combinati da un unico professionista prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi.
2. I servizi di cui sopra, anche se conclusi con contratti distinti, sono:
a. acquistati in un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
b. offerti o venduti ad un prezzo forfettario o globale;
c. pubblicizzati con la denominazione “pacchetto”;
d. combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di servizi turistici o acquistati da altri professionisti distinti attraverso processi di prenotazione per via telematica in cui gli estremi (nome del viaggiatore, dati del pagamento, ecc.) sono trasmessi dal primo professionista con il quale si è concluso il contratto entro le 24 dalla conferma di prenotazione del primo servizio turistico.
Non sono considerati “pacchetto turistico” i servizi turistici combinati per una durata inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento.

La vendita dei pacchetti turistici deve comprendere il contratto di viaggio obbligatorio
Creare un pacchetto turistico significa garantire, oltre all’esperienza positiva del viaggio, una tutela per il cliente finale e per l’agenzia che vende il pacchetto.
In caso di acquisto di un pacchetto turistico, il cliente deve necessariamente ricevere il contratto di viaggio. Si tratta di un documento rilasciato al momento della conferma del viaggio, in duplice copia (una per il cliente e una per l’agenzia).
Il contratto di viaggio deve rispettare alcuni parametri fissati per legge ed, in particolare, deve contenere al suo interno alcuni punti chiaramente espressi nella normativa di riferimento quali per esempio l’itinerario, gli orari di partenza / rientro, entità dell’acconto da versare, ecc…
Il contratto rappresenta il miglior strumento di tutela sia per i clienti che per l’agenzia e, soprattutto, aiuta ad evitare malintesi ed allo stesso tempo è il mezzo a cui fare riferimento in caso di controversie che dovessero insorgere.
Le variazioni del contratto di viaggio
Può accadere che, in seguito alla stipula del contratto di viaggio, questo subisca delle variazioni relative a:
• Revisione del prezzo: può essere dovuta all’adeguamento valutario tra l’euro e la valuta di acquisto dei servizi, all’adeguamento del prezzo del carburante oppure all’introduzione di tasse o oneri di stato che non erano presenti al momento della sottoscrizione del contratto. Questa variazione può essere richiesta fino a 20 giorni prima della partenza e non deve superare il 10% del costo iniziale. In caso contrario il cliente è libero di rinunciare al viaggio per cui gli verranno restituite le somme già corrisposte.
• Variazioni dell’operativo dei voli: questa è la più diffusa causa di attrito tra clienti ed agenzia ma esiste una clausola che da la possibilità non solo di variare l’orario dei voli ma anche, per esempio, di accorpare due partenze inizialmente previste da due aeroporti diversi da un solo aeroporto. Anche in questo caso il cliente è libero di rinunciare al viaggio se la modifica diventa sostanziale e quindi se per esempio non solo cambia l’orario del volo ma cambia addirittura il giorno, oppure nel caso vengano inseriti scali con attese giudicate troppo lunghe.
Diritto di recesso dal pacchetto turistico
Nel caso in cui il cliente rinunci al viaggio per motivazioni che esulano dai casi contemplati dalla normativa, l’operatore applicherà una penale che varia dal 10 al 100% a seconda di quanto tempo prima della partenza viene effettuata la rinuncia al viaggio.
Nel caso invece il viaggio non possa essere effettuato per esempio per il mancato raggiungimento del numero di partecipanti, l’operatore restituirà integralmente le somme versate dal cliente entro, al massimo, sette giorni.
Un caso particolare è quello che riguarda i viaggi sconsigliati. Questo genere di viaggi non viene definito né dai clienti né dagli operatori, ma è una valutazione fatta dalla Farnesina e consultabile su viaggiaresicuri.it. Nel caso in cui il cliente rinunci ad un viaggio sconsigliato, il cliente può recedere dal contratto e l’operatore deve restituirgli le somme versate senza trattenere alcuna penale.
In linea generale è sempre bene sottoscrivere una polizza garanzia annullamento, che eviterà spiacevoli ed ingenti esborsi economici.
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